Vigilanza privata, aumenti retributivi e nuovi riconoscimenti (febbraio 2024)
Testo nuovo accordo CCNL: https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2024/02/Testo-vigilanza-2024.pdf
Contratti collettivi e retribuzione minima
I contratti collettivi vengono stipulati a seguito di accordo tra associazioni datoriali e sindacali, e i minimali retributivi previsti da una qualunque contrattazione collettiva sono, per pacifica giurisprudenza, utilizzabili ai fini della determinazione della retribuzione minima compatibile conl’articolo 36 della Costituzione.
D’altra parte l’articolo 7, comma 4, del decreto-legge n. 248 del 2007, convertito in legge n. 31 del 2008, prevede, nella determinazione del compenso spettante ai soci lavoratori di cooperative,nell’ipotesi in cui vi siano più contratti collettivi regolamenti la materia, l’applicazione non del CCNL che prevede il miglior trattamento economico, bensì di quello stipulato dalle associazioni sindacali piùrappresentative a livello nazionale, come sono, pacificamente, quelle che hanno stipulato il CCNLServizi Fiduciari.
https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2023/03/sentenza-47_2023-Tribunale-Oristano.pdf
Cambio appalto e licenziamento del dipendente
In caso di cambio appalto tra imprese è legittimo il licenziamento per giustificato motivo oggettivo contenuto nel verbale di accordo sindacale, formatosi in sede protetta, con tutte le garanzie per i lavoratori, e del quale pertanto non può dubitarsi della idoneità a giustificare la cessazione dei rapporti di lavoro dei dipendenti della cooperativa resistente per effetto del cambio di appalto. ( Tribunale Ordinario di Oristano, Sez. Lav., 108/2022).
https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-108-2022.pdf
Lavoro autonomo e subordinato di tipo intellettuale
“Ai fini della distinzione tra lavoro autonomo e subordinato in caso di prestazioni di natura intellettuale o professionale, l’elemento dell’assoggettamento del lavoratore alle direttive altrui si presenta in forma attenuata in quanto non agevolmente apprezzabile a causa dell’atteggiarsi del rapporto, sicché occorre fare riferimento a criteri complementari e sussidiari, come quelli della collaborazione, della continuità delle prestazioni, dell’osservanza di un orario determinato, del versamento a cadenze fisse di una retribuzione prestabilita, del coordinamento dell’attività lavorativa all’assetto organizzativo dato dal datore di lavoro, dell’assenza in capo al lavoratore di una sia pur minima struttura imprenditoriale, la cui valutazione di fatto, rimessa al giudice del merito”. ( Corte Appello Roma, III Lav. 15.09.2021).
Contratto di rete
In caso di contratto di rete, la valutazione della sussistenza dell’interesse del distaccante non è richiesta in quanto sorge automaticamente in forza dell’operare della rete (art. 30 ter, del d. lgs n. 276/2003). E’ quindi sufficiente verificare l’esistenza di un contratto di rete tra distaccante e distaccatario senza procedere ad un riscontro puntuale dell’interesse perseguito dal distaccante. ( Tribunale di Sassari, sent. 662/2022)
Aspettativa Sindacale: diritto potestativo del lavoratore (art. 31 Statuto Lavoratori)
“il lavoratore dipendente che sia stato eletto ad una carica elettiva ha diritto ad ottenere un’aspettativa non retribuita, alla sola condizione che ne faccia domanda, sicché non rientra nella discrezionalità del datare di lavoro stabilire se il lavoratore possa o meno continuare a rendere la prestazione durante l’adempimento dell’incarico elettivo. Ne consegue che il lavoratore assunto con contratto di formazione e lavoro, se chiamato a ricoprire una carica elettiva (nella specie, di sindaco di un Comune), ha diritto alla sospensione e al differimento del termine massimo di durata del contratto, venendo in rilievo un fatto che impedisce, oggettivamente, il completamento della formazione professionale nel termine previsto e determina la necessità di una proroga per un periodo pari a quello dì sospensione” (Sez. L, Sentenza n. 23013 del29/10/2014). https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/12/sentenza-89-del-2018-1.pdf
Giurisdizione nelle controversie del Pubblico impiego
In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie relative a procedure concorsuali nell’ambito del pubblico impiego c.d. privatizzato, la cognizione della domanda, avanzata dal candidato utilmente collocato nella graduatoria finale e riguardante la pretesa allo scorrimento della graduatoria del concorso espletato, appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario, facendosi valere, al di fuori dell’ambito della procedura concorsuale, il diritto all’assunzione.
Ove, invece, la pretesa al riconoscimento del suddetto diritto sia consequenziale alla negazione degli effetti del provvedimento che, per coprire i posti resisi vacanti, indice una diversa procedura (nella specie, prima un interpello per mobilità volontaria interregionale, poi un nuovo concorso) anzichè avvalersi dello scorrimento della graduatoria di altro precedente concorso, si è in presenza d’una contestazione che investe l’esercizio del potere dell’amministrazione, cui corrisponde una situazione di interesse legittimo, tutelabile innanzi al giudice amministrativo ai sensi del D.P.R. n. 165 del 2001, art. 63, comma 4, (v. le sentenze di queste SU. n. 26272/16, n. 10404/13, n. 3170/11, n. 24185/09 e n. 16527/08).
(Tribunale di Cagliari, sez. Lav. 10586/2017)