I marchi sono confondibili allorché il pubblico di riferimento possa credere, in ragione della loro somiglianza, che i prodotti o i servizi contrassegnati provengano dalla stessa impresa ovvero presentino un nesso, provenendo da imprese economicamente collegate.
Decisione della Commissione Ricorsi Roma contro i Provvedimenti dell’Ufficio Brevetti e Marchi, sentenza 101/2022