Natura della Certificazione di qualità

Il possesso della certificazione di qualità si configura quale componente soggettiva dell’impresa, preordinata ad assicurare che l’impresa in concreto svolga il servizio secondo un livello minimo di prestazioni, accertate da un organismo qualificato, secondo parametri rigorosi delineati a livello europeo, che valorizzano l’organizzazione complessiva dell’attività e l’intero svolgimento nelle diverse fasi. (Consiglio di Stato sez. V 3/5/2016 n. 1705).

Non è superfluo soggiungere inoltre che la certificazione di qualità è uno “standard” applicato al controllo dei processi dell’organizzazione che hanno (o possono avere) un impatto sull’ambiente, diretto o indiretto, rivolgendosi a qualsiasi tipologia di organizzazione pubblica o privata, di qualsiasi settore e dimensione, sia essa manifatturiera o di servizi. Non è però elemento riconducibile ai requisiti di capacità tecnico organizzativa ed economico finanziaria per i quali è possibile lo strumento del cumulo dei requisiti.

Più nel dettaglio, la certificazione di qualità è, significativamente, disciplinata dall’art. 87 d.lgs. 50/16 e tale collocazione rende evidente la eterogeneità di tale istituto rispetto ai requisiti che sono contemplati dall’art. 83 del Codice. La certificazione di qualità, infatti, coinvolge l’organizzazione e i processi aziendali di produzione, viene conseguita a seguito della conformazione dell’organizzazione ad una serie di norme relative ai processi produttivi e viene accertata da un ente indipendente. La natura eminentemente soggettiva di tale certificazione emerge in maniera inequivocabile dalla sua disciplina. Le norme ISO, infatti, sono state definite dalla “International Organisation for Standardization” allo scopo di delineare i requisiti per i sistemi di gestione della qualità all’interno delle aziende. L’impresa certificata ISO garantisce che i servizi e prodotti immessi sul mercato corrispondano a determinate caratteristiche e che tutte le fasi relative alla loro realizzazione siano ripercorribili e verificabili.

Requisiti di partecipazione alla gara e istituto del cumulo alla rinfusa

L’ art. 47 comma 2 del D.lgs. 50/2016 si riferisce all’ambito dei requisiti per la partecipazione dei consorzi alle gare.

Trattasi di requisiti inerenti l’idoneità tecnica e finanziaria per l’ammissione alle procedure di affidamento dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b) e c)chesecondo l’ultima formulazione prima dell’entrata in vigore del nuovo Codice degli appalti recita: “…devono essere posseduti e comprovati dagli stessi con le modalità previste dal presente codice, salvo che per quelli relativi alla disponibilita’ delle attrezzature e dei mezzi d’opera, nonche’ all’organico medio annuo, che sono computati cumulativamente in capo al consorzio ancorche’ posseduti dalle singole imprese consorziate (2) . 2. I consorzi stabili di cui agli articoli 45, comma 2, lettera c), e 46, comma 1, lettera f), eseguono le prestazioni o con la propria struttura o tramite i consorziati indicati in sede di gara senza che cio’ costituisca subappalto, ferma la responsabilità solidale degli stessi nei confronti della stazione appaltante. Per i lavori, ai fini della qualificazione di cui all’articolo 84, con il regolamento di cui all’articolo 216, comma 27-octies, sono stabiliti i criteri per l’imputazione delle prestazioni eseguite al consorzio o ai singoli consorziati che eseguono le prestazioni. L’affidamento delle prestazioni da parte dei soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettera b), ai propri consorziati non costituisce subappalto (3). La sussistenza in capo ai consorzi stabili dei requisiti richiesti nel bando di gara per l’affidamento di servizi e forniture e’ valutata, a seguito della verifica della effettiva esistenza dei predetti requisiti in capo ai singoli consorziati. In caso di scioglimento del consorzio stabile per servizi e forniture, ai consorziati sono attribuiti pro quota i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi maturati a favore del consorzio e non assegnati in esecuzione ai consorziati. Le quote di assegnazione sono proporzionali all’apporto reso dai singoli consorziati nell’esecuzione delle prestazioni nel quinquennio antecedente (4) “. (Articolo abrogato dall’articolo 226, comma 1, del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36, con efficacia a decorrere dal 1° luglio 2023, come stabilito dall’articolo 229, comma 2. Per le disposizioni transitorie vedi l’articolo 225 D.Lgs. 36/2023 medesimo).

Ne deriva che l’istituto del cumulo alla rinfusa può trovare applicazione solo ed esclusivamente con riferimento ai requisiti di partecipazione alla gara, ma non anche in sede di valutazione dell’offerta tecnica e, segnatamente, in sede di assegnazione del correlato punteggio tecnico.

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2023/09/202300683_01.pdf

Congruità dell’offerta economica

L’impresa aggiudicataria può, al fine di giustificare la congruità dell’offerta, rimodulare le quantificazioni dei costi e dell’utile indicate inizialmente nell’offerta, purché non ne risulti una modifica degli elementi compositivi tali da pervenire ad una offerta del tutto diversa rispetto a quella iniziale

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/sentenza-Tar-Sardegna-815-2019.pdf

Inadempimento del contratto di opera pubblica

Non sussiste responsabilità dell’Ente locale per inadempimento  quando l’impresa  è stata resa edotta degli elaborati progettuali, dello stato dei luoghi e dei lavori eseguiti dalla precedente impresa e di quelli da eseguire.

Nè sussiste responsabilità dell’Ente se l’impresa sottoscrive il contratto di appalto e conferma di aver esaminato il progetto, i luoghi e di aver verificato tutte le circostanze generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e sull’esecuzione dei lavori, giudicando gli stessi lavori realizzabili e gli elaborati progettuali adeguati. (Corte Appello Cagliari Sez. distaccata di Sassari, sentenza 306/2022)

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Corte-Appello-Cagliari-sentenza-306-del-2022-.pdf

Natura dei Servizi postali

Rientrano tra le attività relative alla prestazione di servizi postali  tutte le attività che servono effettivamente all’esercizio dell’attività rientrante nel settore dei servizi postali consentendo la realizzazione in maniera adeguata di tale attività, tenuto conto delle sue normali condizioni di esercizio, ad esclusione delle attività esercitate per fini diversi dal perseguimento dell’attività settoriale di cui trattasi […] nel caso di specie, è difficilmente ipotizzabile che dei servizi postali possano essere forniti in maniera adeguata in assenza di servizi di portierato, reception e presidio varchi degli uffici del prestatore interessato. Tale constatazione vale tanto per gli uffici aperti agli utenti dei servizi postali e che ricevono quindi il pubblico, quanto per gli uffici utilizzati per lo svolgimento di funzioni amministrative.

https://www.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza/?nodeRef=&schema=cds&nrg=202007172&nomeFile=202100290_11.html&subDir=Provvedimenti

Art. 68 Codice Appalti e Principio di equivalenza

Il Principio di equivalenza è diretto ad assicurare che la valutazione della congruità tecnica non si risolva in una mera verifica formalistica, ma nella conformità sostanziale dell’offerta alle specifiche tecniche disposte dalla lex specialis.

La stazione appaltante non può escludere un’offerta perché non conforme alle specifiche tecniche a cui ha fatto riferimento se il prodotto offerto non è “aliud pro alio” ( Consiglio di Stato, V Sezione, 6767, 11.10.2021).

https://www.gianfrancomeazza.it/wp-content/uploads/2022/11/Consiglio-di-Stato-V-sez.-sentenza-67672021.pdf

Avvalimento

L’avvalimento è un istituto di derivazione comunitaria. E’ disciplinato dall’art. 89 del D.lgs. 50/2016 e consente all’operatore economico  di partecipare alle gare anche laddove non possiede tutti i requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale previsti dal bando di gara.

Si deve distingue tra “avvalimento di garanzia” e “avvalimento operativo”.

Nell’avvalimento c.d. di “garanzia” l’impresa che fornisce l’avvalimento c.d. “ausiliaria”  deve prestare “complessivamente” (all’ausiliata) i propri requisiti immateriali (fatturato, affidamenti bancari, ecc), rassicurando la stazione appaltante sulle sue capacità di far fronte agli impegni economici conseguenti al contratto d’appalto, anche in caso di inadempimento; tale è quindi l’avvalimento che abbia ad oggetto i requisiti di carattere economico – finanziario. 

Nell’avvalimento c.d. operativo l’ausiliaria deve impegnarsi a mettere a disposizione della “ausiliata” le proprie risorse tecnico-organizzative indispensabili per l’esecuzione del contratto.

Ciò significa che mentre l’avvalimento di garanzia non richiede di essere riferito a beni capitali descritti e individuati con precisione, mirando esclusivamente ad asseverare (mediante il formale impegno dell’ausiliaria di messa a disposizione della propria solidità finanziaria e professionale) la generale capacità dell’offerente di onorare gli obblighi contrattuali, di contro quello operativo impone l’individuazione specifica dei mezzi, giacché concerne la stessa esecuzione della prestazione.  (Consiglio di Stato sez. V 14/1/2022 n. 257).